Cosa sono i Fondi Paritetici Inteprofessionali nazionali per la formazione continua?
I Fondi Paritetici Inteprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Possono essere istituiti Fondi Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei settori economici:
- dell´industria
- dell´agricoltura
- del terziario
- dell´artigianato;
Gli Accordi Interconfederali possono prevedere l´istituzione di Fondi anche per settori diversi, nonché, all´interno degli stessi, la costituzione di un´apposita sezione per la formazione dei dirigenti.
A quanto ammontano questi fondi?
Nel corso del 2003, con l´istituzione dei primi dieci Fondi Paritetici Interprofessionali, si realizza quanto previsto dalla legge 388 del 2000, che consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) alla formazione dei propri dipendenti.
I datori di lavoro potranno infatti chiedere all’INPS di trasferire il contributo ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, che provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti.
Quindi le imprese possono scegliere se destinare la quota dello 0,30% ai Fondi Interprofessionali oppure se sommarli, secondo ciò che prevede la Legge 236, ai fondi che verranno poi distribuiti dalla regione sotto forma di Bandi pubblici.
Come aderire?
L’impresa aderisce ai Fondi Paritetici Interprofessionali in modo volontario secondo criteri e modalità definiti dalla Circolare dell’INPS n. 71 del 2 aprile 2003. Nel caso in cui l´impresa decida di aderire ad un Fondo Interprofessionale il datore di lavoro dovrà utilizzare il modello di denuncia contributiva DM10/2 (da utilizzare anche per le eventuali revoche dell´adesione).
I datori di lavoro interessati, dovranno indicare, in una delle righe in bianco dei quadri "B" e "C" del modello DM10/2, il Fondo al quale intendono aderire. L’indicazione dovrà essere preceduta dalla dicitura “adesione Fondo” e dal codice relativo al Fondo prescelto; nell’apposita casella dovrà, altresì, essere indicato il numero dei dipendenti per cui l´impresa versa il contributo integrativo di cui all ´art.25 comma 4 delle legge 845/78.
L’adesione è revocabile: ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta. La norma fissa al 31 ottobre (come da nuova Circolare Inps 67/2005) di ogni anno il termine per esprimere le adesioni o le disdette ai Fondi, i cui effetti finanziari e contributivi si produrranno dal 1° gennaio dell’anno successivo. Ogni impresa può aderire solamente ad un Fondo, anche di settore diverso da quello di appartenenza.
Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi Paritetici Interprofessionali resta fermo l´obbligo di versare all´INPS il contributo integrativo secondo le consuete modalità.
Lista dei fondi disponibili
I Fondi fino a oggi costituiti e autorizzati, rappresentativi di una larga parte del mondo delle imprese e dei lavoratori, sono:
- Fondo Artigianato Formazione – Fondo per la formazione continua nelle imprese artigiane.
- Fon.Coop – Fondo per la formazione continua nelle imprese cooperative.
- Fondimpresa – Fondo per la formazione continua.
- Fondo Dirigenti PMI – Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali.
- Fondo Formazione PMI – Fondo per la formazione continua per le piccole e medie imprese.
- FONDIR. – Fondo per la formazione continua dei dirigenti del terziario.
- FOR.TE. – Fondo per la formazione continua del terziario.
- Fondirigenti – Fondirigenti Giuseppe Taliercio (Fondazione per la formazione alla dirigenza nelle imprese industriali).
- FON.TER. – Fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti nelle imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione servizi.
- Fondoprofessioni – Fondo per la formazione continua negli Studi Professionali.
- Fond.E.R. – Fondo per la formazione continua degli Enti Religiosi.
- Fon.Ar.Com. – Fondo per la formazione continua nei comparti del terziario, dell'artigianato e delle piccole e medie imprese.
- For.Agri. – Fondo di settore per la formazione professionale continua in agricoltura.
- Fondazienda – Fondo per la formazione continua dei quadri e dipendenti dei comparti commercio-turismo-servizi, artigianato e piccola e media impresa.
I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti. Oltre a finanziare, in tutto o in parte, i piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, con le modifiche introdotte dall’art. 48 della legge 289/02, i Fondi Interprofessionali potranno finanziare anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è chiamato a svolgere, accanto a compiti di vigilanza e controllo, una funzione strategica di monitoraggio delle attività finanziate.
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